Marocco - Legislazione

Costituzione: 
La prima Costituzione del Marocco indipendente risale al 1962, quando venne sottoposto a referendum il testo elaborato dallo stesso Hassan II e da alcuni consiglieri di fiducia. L’approvazione della carta sancì la vittoria politica del monarca sui partiti usciti dal “movimento nazionale” (Istiqlal, UNFP), che chiedevano la convocazione di una costituente e un’effettiva limitazione delle prerogative reali. Pur prevedendo la formazione di istituzioni elettive (Chambre des Représentants) ed una condivisione del potere esecutivo tra il sovrano e il primo ministro, la Costituzione del 1962 accentrava nelle mani del re il controllo del potere politico e di quello religioso. Al testo del 1962 sono seguite le revisioni costituzionali del 1970, del 1972, del 1992, del 1996, e del luglio 2011, tutte elaborate su proposta del sovrano e approvate tramite referendum.
Nel marzo 2011, dopo l’esplosione della contestazione nel paese, Mohammed VI ha nominato una commissione reale per la riforma della Costituzione. Il progetto redatto dalla commissione, cha ha accolto durante i lavori le proposte formulate dai partiti politici e da alcune organizzazioni della società civile, è stato approvato, in seguito alla ratifica del monarca, con il referendum del 1° luglio 2011 (97,6% di “sì” e 75% di partecipazione), nonostante il movimento di protesta (Mouvement 20 février) avesse fatto appello al boicottaggio delle urne.
Il testo, pur presentando numerosi avanzamenti in tema di riconoscimento dei diritti e delle libertà dei cittadini, non apporta novità sostanziali nella gestione del potere, che resta nelle mani del sovrano. L’art. 1 dichiara che “il Marocco è una monarchia [..] democratica e parlamentare”, ma il re, vertice religioso (art. 41), “arbitro” politico (art. 42) e capo dell’esercito (art. 53), presiede il Consiglio dei ministri (art. 48), nomina e dimette i membri del Consiglio di governo (art. 47), ed ha il potere di sciogliere le camere (art. 51). L’articolo 107 sancisce l’indipendenza del potere giudiziario dal potere legislativo ed esecutivo. Tuttavia, secondo lo stesso articolo, il garante di questa indipendenza è il monarca, che si vede riconosciute facoltà legislative (artt. 41 e 42) ed esecutive (art. 48), e presiede il Conseil supérieur du pouvoir judiciaire di cui nomina la metà dei membri (art. 115). L’assoluta novità del testo è costituita dal riconoscimento del berbero (“la langue amazighe”) come lingua ufficiale del paese al fianco dell’arabo (art. 5).
 
In allegato la Costituzione del 1° luglio 2011 (versione in lingua francese). Fonte: Secretariat général du gouvernement marocain.

Legge sui partiti: 
Secondo l’articolo 7 della Costituzione, “i partiti politici […] concorrono all’espressione della volontà degli elettori e partecipano all’esercizio del potere, sulla base del pluralismo e dell’alternanza, […] nel quadro delle istituzioni costituzionali. La loro creazione e l’esercizio delle loro attività sono liberi, nel rispetto della Costituzione e della legge. […] I partiti politici non possono essere fondati su base religiosa, linguistica, etnica o regionale e, in maniera generale, su qualsiasi base discriminatoria o contraria ai diritti dell’uomo. Non possono avere come obiettivo quello di attentare alla religione islamica, al regime monarchico, ai principi costituzionali, ai fondamenti democratici, all’unità nazionale o all’integrità territoriale del Regno”. Inoltre l’articolo 9 stabilisce che “i partiti politici e le organizzazioni sindacali non possono essere sospesi o dissolti dal potere pubblico se non in virtù di una decisione di giustizia”.
La legislazione in merito ai partiti politici è regolata dal febbraio 2006 dalla legge 36.04, che ha abrogato le disposizioni (Titolo IV, artt. 15-20) del dahir (decreto reale) del 15 novembre 1958, conosciuto nella giurisprudenza marocchina come “codice delle libertà pubbliche”. La legge del 2006 ribadisce all’art. 4 il divieto di dar vita a partiti politici fondati su base religiosa, linguistica, etnica o regionale, una disposizione che ha portato nel 2008 il tribunale di Rabat a dissolvere il Parti démocrate amazigh marocain (PDAM). Gli articoli compresi nel Titolo II (7-19) regolano la procedura che i partiti devono seguire per ottenere il riconoscimento ufficiale, concesso in ultima istanza dal Ministero dell’Interno.
Per quanto riguarda il sistema di garanzie a tutela della creazione e dello svolgimento delle attività delle formazioni politiche, l'articolo 50 stabilisce che la richiesta di sospensione di un partito e la chiusura provvisoria dei locali (ordinata dal ministro dell'Interno) deve essere vagliata dal tribunale amministrativo di Rabat, il quale deve pronunciarsi in merito entro un intervallo massimo di sette giorni. In base all'articolo 53, anche la richiesta di annullamento fatta dal ministro dell'Interno, dopo l'analisi della dichiarazione costitutiva, deve essere sottoposta al tribunale amministrativo di Rabat. Secondo l'articolo 57, invece, può essere dissolto sulla base di un semplice decreto motivato, senza il pronunciamento del tribunale, ogni partito che inciti a manifestazioni armate nella via, sviluppi una milizia privata o un'ala paramilitare, o che attenti alla religione islamica, al regime monarchico o all'integrità territoriale del Regno. Tale disposizione è in contraddizione con quanto sancito dall’articolo 9 della Costituzione.
 
In allegato la legge 36.04 del 2006 sui partiti politici (versione in lingua francese). Fonte: Secretariat général du gouvernement marocain.

Legge sulle associazioni: 
Secondo l’articolo 29 della Costituzione, “sono garantite le libertà di riunione […] di associazione e di appartenenza sindacale e politica. La legge stabilisce le condizioni di esercizio di queste libertà”. Inoltre, in base all’articolo 12 dello stesso testo, “le associazioni della società civile e le organizzazioni non governative si costituiscono ed esercitano le proprie attività in piena libertà, nel rispetto della Costituzione e della legge” e possono essere dissolte solo su decisione del tribunale competente.
La legislazione in merito alla libertà associativa è retta dal dahir del 15 novembre 1958. Il testo del decreto reale ha subito delle modifiche restrittive nel 1973, poi abrogate nel 1992. Gli ultimi emendamenti sono stati apportati nel luglio del 2002 (con la legge 75.00, votata dal Parlamento) e con il decreto del febbraio 2005 (relativo alle associazioni riconosciute di utilità pubblica).
Le garanzie e le libertà enunciate nel testo costituzionale contrastano tuttavia con la prassi e con alcuni articoli enunciati nel codice del 1958. Le associazioni che non vengono ufficialmente riconosciute dalle autorità (secondo la procedura stabilita all’art. 5 del dahir), hanno il diritto di esistere ma non possono esercitare appieno le proprie attività (per esempio organizzare conferenze pubbliche o ricevere finanziamenti). Inoltre, secondo l’art. 29 del dahir, “sono dissolte per decreto motivato – dunque senza la verifica del tribunale – tutte le associazioni che diano vita a manifestazioni armate in strada, che presentino le caratteristiche di una  milizia privata, che abbiano per obiettivo quello di attentare all'integrità del territorio nazionale, impadronirsi del potere con la violenza o attentare alla forma monarchica dello Stato”. Il presente articolo è in aperta contraddizione con l’art. 12 della Costituzione.
                                  
In allegato il dahir del 1958 sulla libertà di associazione con gli emendamenti del 2002 (versione in lingua francese). Fonte: Secretariat général du gouvernement marocain.

Codice della stampa: 
L’articolo 25 della Costituzione stabilisce che “è garantita le libertà di pensiero, di opinione e di espressione in tutte le sue forme”, mentre l’articolo 28 ribadisce che “la libertà di stampa è garantita e non può essere limitata da alcuna forma di censura preventiva. Tutti hanno il diritto di esprimersi liberamente […] nei limiti espressamente fissati dalla legge”. Il testo costituzionale affronta la libertà di stampa in maniera ambigua e contraddittoria. Le garanzie sancite all’art. 25 vengono inficiate dalla clausola inserita nel’art. 28, che vincola la libertà di stampa alle disposizioni di legge in materia.
Il Codice della stampa approvato nel 2003 (che ha abrogato gli articoli in merito presenti nel dahir del 1958) è infatti un testo fortemente restrittivo, in aperto contrasto con i principi sanciti dalla stessa costituzione. L’articolo 29 del codice, per esempio, attribuisce la facoltà al ministro della Comunicazione o al Primo ministro di vietare l’ingresso nel paese ai giornali stranieri che rappresentino un attacco alla religione islamica, al regime monarchico, all’integrità territoriale, al rispetto dovuto al re o un pericolo per l’ordine pubblico. L’articolo 41 stipula che ogni offesa al sovrano o ad un membro della famiglia reale è punita con l’arresto da 3 a 5 anni e con una multa da mille a 10 mila euro. La stessa pena è prevista se l’attacco è diretto alla religione islamica, al regime monarchico o all’integrità territoriale. La condanna può prevedere anche la sospensione temporanea della pubblicazione o addirittura il divieto definitivo. Gli artt. 44-51 invece, stabiliscono pene severe, anche misure detentive, per chi viene riconosciuto colpevole di diffamazione. Infine, in base all’articolo 77, il ministro dell’Interno può ordinare il sequestro di ogni pubblicazione che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o un attacco alla famiglia reale, alla religione islamica, al regime monarchico o all’integrità territoriale.
Nel 2006 il governo guidato da Driss Jettou aveva presentato un progetto di riforma del Codice della stampa. Il nuovo testo, più liberale, prevedeva una riduzione delle misure restrittive e delle pene stabilite per i reati di diffamazione, ma non ha mai ottenuto l’approvazione del Consiglio dei ministri.
 
In allegato il Codice della stampa del 2003 (versione in lingua francese). Fonte: Secretariat général du gouvernement marocain.
 
 
(a cura di Jacopo Granci)

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Legge sui partiti politici - Marocco (versione in lingua francese).pdf139.96 KB
Legge sulle associazioni - Marocco (versione in lingua francese).pdf87.28 KB
Modifica art 5 della legge sulle associazioni - Marocco (versione in lingua francese).pdf286.2 KB
Codice della stampa - Marocco (versione in lingua francese).pdf63.73 KB