Giordania - Legislazione

Costituzione: 
 La Costituzione del Regno hashemita di Giordania venne emanata il 17 giugno del 1952, pochi anni dopo l’indipendenza e un anno dopo l’uccisione di re Abdullah. Fu infatti il suo successore, re Talal, che, nei suoi pochi anni di regno, si occupò della sua promulgazione.
 
Nel primo capitolo, intitolato “Lo Stato e il sistema di governo”, il Regno hashemita di Giordania viene definito come “uno Stato arabo sovrano ed indipendente, indivisibile e parte della Umma araba”, e allo stesso tempo come “una monarchia ereditaria con un sistema di governo parlamentare” (art. 1). L’articolo 2 definisce l’islam “religione dello Stato e l’arabo la sua lingua ufficiale”.
 
Il secondo capitolo “Diritti e doveri dei giordani” specifica che “la nazionalità giordana deve essere definita dalla legge” (art. 5).  L’articolo è di particolare rilevanza in quanto sottolinea la mancanza di un’identità comune giordana e assegna la definizione della nazionalità alla discrezione del legislatore. Determinare le caratteristiche della “giordanità” era infatti uno dei nodi cruciali nella costruzione del nuovo Stato indipendente e lo è diventato sempre di più per il delicato equilibrio demografico giordano/palestinese. I requisiti per acquisire la nazionalità giordana sono stati stabiliti dalla Legge n.6 del 1954 sulla nazionalità (emendata nel 1987): tra gli aspetti più controversi, il fatto che i figli di donne giordane sposate con uomini non giordani non acquisiscono la nazionalità giordana.
 
Il secondo capitolo garantisce inoltre ai cittadini una lunga lista di libertà personali e proibisce la discriminazione per razza, religione o lingua. Non si può essere arrestati, detenuti, esiliati o espropriati dei propri beni senza processo. Libertà di culto, di opinione e di stampa e il diritto ad assemblee pacifiche sono diritti dei cittadini entro i limiti previsti dalla legge. La censura è autorizzata in tempo di legge marziale o in caso di emergenza nazionale.
 
Il capitolo terzo rubricato “Poteri: Previsioni generali”, (artt. 24-27) individua la Nazione come la  fonte di tutti i poteri. Questi si compongono si compongono di tre rami: legislativo, esecutivo e giudiziario. Del potere legislativo sono investiti l’Assemblea nazionale e il re, di quello esecutivo è investito il re, che lo esercita attraverso i suoi ministri entro i limiti previsti dalla Costituzione stessa. Infine il potere giudiziario è affidato alle Corti (religiose, civili e corti speciali ad hoc) che, secondo l’articolo 45, devono essere libere da qualsiasi interferenza nel loro lavoro. I giudici sono indipendenti e soggetti solo al potere della legge.  
 
Per l’approvazione di un emendamento costituzionale si richiede il sostegno di due terzi dei membri di ogni Camera dell’Assemblea nazionale, in delibere separate. Se la bozza viene respinta due volte da entrambe le Camere, è necessario un ulteriore riesame in seduta plenaria e un voto di due terzi dei membri complessivi delle due camere per l’adozione. Tuttavia, l’ultimo passaggio necessario per l’approvazione è la firma del re che ha totale potere discrezionale (art.126).
 
Il testo costituzionale è stato emendato più volte dal momento della sua promulgazione. Le cinque modifiche più importanti hanno riguardato tutte l’Assemblea nazionale. Nel novembre del 1974 sono stati adottati due importanti cambiamenti: il primo ha dato la facoltà al re di sciogliere il Senato e di dimettere ogni suo componente. Il secondo emendamento ha garantito al re la facoltà di ritardare di un anno l’elezione della Camera dei Deputati. Nel febbraio del 1976, questa facoltà si è ampliata: il re può rinviare le elezioni parlamentari a tempo indeterminato. Nel 1984 due ulteriori emendamenti hanno permesso al governo di indire elezioni legislative all’interno di singole circoscrizioni. In questo modo la Camera dei Deputati poteva eleggere dei deputati per riempire i posti vacanti che spettavano alla Cisgiordania secondo quanto indicato dalla Legge Elettorale dell’epoca e al legame amministrativo che fino al 1988 la Giordania ha mantenuto con la Cisgiordania (art.73.6 ancora in vigore).
 
Il 30 settembre 2011 il re Abdullah II ha approvato 40 dei 42 emendamenti costituzionali proposti dalla Royal Constitutional Committee il 15 agosto, dopo il loro iter parlamentare. I principali cambiamenti introdotti hanno riguardato la creazione di una Corte Costituzionale, con l’obiettivo di rendere il sistema giudiziario maggiormente indipendente, l’introduzione delle Alte Corti civili, con il compito di giudicare i ministri del governo (l’art.55, in particolare, permette al Procuratore  generale di interrogare i ministri, in deroga alla precedente disposizione che incaricava di questo una commissione parlamentare) e la supervisione delle elezioni generali da parte di un organismo indipendente. In allegato la Costituzione Giordana (versione in lingua inglese). Fonte: Parliament of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Riferimenti:

 
A. J. Mustafa, “Jordan’s king approves constitutional changes”, Arabnews.com, 30 settembre 2011, Amman.
H.C. Metz (a cura di), Jordan: A Country Study, GPO for the Library of Congress, Washington 1989.
N. Mihalakas, “Constitutional Reforms in Morocco and Jordan!”, Foreign Policy Association, 1 settembre 2011.
“The Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan”, Arab Law Quarterly, Vol. 7, No. 4 (1993), pp. 272-289.
 
(a cura di Valeria Ruggiu)
 

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Legge sulle associazioni: 

Codice della stampa: 

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